Il pastore e la strega al NNFest, articoli di stampa

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L’articolo del Fatto Quotidiano in edicola alcuni giorni fa

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/07/26/cinema-il-pastore-e-la-strega-finalista-al-festival-israeliano/7241890/

E qui l’articolo del magazine Full d’assi

https://www.fulldassi.it/il-nuovo-film-di-santachiara/

Querelopoli, il silenzio regna sovrano

8 commenti

Stefano Santachiara, giornalista d’inchiesta

Non è retorica sostenere che la legislazione in materia di diffamazione sia un palliativo ai colpi inferti alla libertà di stampa. Il problema è connesso alla generale mancanza di volontà politica (e delle lobby di riferimento) di far funzionare la Giustizia, dunque di invertire la ratio di norme che producono il sovraccarico dei tribunali (l’editoriale di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera). Qui intendo occuparmi degli effetti devastanti che cause penali e civili possono avere sui giornalisti e sulla capitis deminùtio dei lettori, privati di notizie e inchieste di interesse pubblico. Il disegno di legge degli onorevoli Enrico Costa (Pdl) e Walter Verini (Pd), approvato il 2 agosto 2013 dalla Commissione Giustizia e tra pochi giorni in discussione alla Camera, vieta il carcere per i reati di ingiuria e diffamazione a mezzo stampa lasciando la competenza al giudice monocratico. Contemporaneamente però inasprisce le sanzioni pecuniarie: oggi l’articolo 595 del codice penale prevede in caso di condanna una reclusione da 6 mesi a 3 anni o in alternativa una multa non inferiore a 516 euro. La nuova norma introduce una pena pecuniaria sino a 10mila euro, che sale nelle forbice da 20 a 60mila euro se il reato è aggravato dalla consapevolezza dell’atto diffamatorio. Si tratta di una spada di Damocle sui bilanci delle piccole testate in evidente contrasto con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che da tempo stigmatizza le sanzioni pecuniarie sproporzionate. Per quanto attiene all’informazione sul Web, ultimamente al centro dell’attenzione politica, è stata resa obbligatoria la rettifica per le testate registrate in tribunale, in termini decisamente tranchant per una materia così complessa: entro due giorni, senza commento, a prescindere dalla veridicità delle replica del presunto offeso  (la riflessione di Bruno Saetta sul sito Valigiablu). E pensare che la correzione, se declinata negli interessi di ambo le parti, potrebbe essere lo strumento per ridurre i contenziosi. Ad esempio, il legislatore potrebbe prevedere che la rettifica da parte del cronista, in caso di errore in buonafede, estingua la causa in partenza.
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